PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La Repubblica riconosce la montagna come un insieme di territori il cui sviluppo eco-compatibile costituisce, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, un obiettivo di interesse nazionale in ragione del loro ruolo economico e sociale, della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio e delle loro peculiarità storiche e culturali.
      2. Lo sviluppo eco-compatibile della montagna è perseguito, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato, che promuove, a tal fine, politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita delle aree montane.
      3. Nelle diverse sedi comunitarie lo Stato si fa promotore di azioni volte a ottenere il riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi della concorrenza, e il rafforzamento della loro coesione, sotto il profilo economico, sociale e territoriale, con le altre realtà territoriali europee.

Capo II
TERRITORI DI MONTAGNA

Art. 2.
(Classificazione dei territori di montagna).

      1. Ai fini della presente legge, i territori di montagna si distinguono in:

          a) comuni di montagna;

          b) comuni di alta montagna.

 

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      2. Le politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita dei territori di cui al comma 1 possono differenziarsi, in considerazione della specificità degli stessi, per intensità di interesse e priorità di intervento.
      3. La classificazione come comuni di montagna o di alta montagna è condizione per l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione della montagna.

Art. 3.
(Comuni di montagna).

      1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di montagna i comuni alpini situati ad una quota altimetrica compresa tra i 600 metri e i 1.200 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di montagna i comuni non alpini situati a una quota altimetrica compresa tra i 400 metri e i 1.000 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima

 

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densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 50 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 possono essere classificati come comuni di montagna.

Art. 4.
(Comuni di alta montagna).

      1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di alta montagna i comuni alpini situati a una quota altimetrica superiore ai 1.100 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di alta montagna i comuni non alpini situati ad una quota altimetrica superiore agli 800 metri:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

 

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          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 50 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere classificati come comuni di alta montagna.

Art. 5.
(Riconoscimento dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna).

      1. Ai fini della classificazione di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, commi 1 e 2, le regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, dalle quali risultano le quote altimetriche e la densità demografica relative al proprio ambito geografico.
      2. Ai fini della classificazione di cui agli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, le regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, e i dati dai quali risultano i presupposti per la classificazione.
      3. Entro quattro mesi dal ricevimento delle cartografie e dei dati di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'ambiente e della

 

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tutela del territorio e del mare provvede al riconoscimento dei comuni di montagna e di alta montagna, d'intesa con le regioni interessate, inserendoli nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.

Art. 6.
(Disposizioni relative alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. In relazione all'altitudine e alla morfologia dei loro territori, e fatta salva l'ulteriore classificazione, con la procedura di cui all'articolo 5, tra i comuni di alta montagna, i comuni della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono interamente classificati come comuni di montagna ed iscritti di diritto nel registro di cui all'articolo 8.

Art. 7.
(Zone di alta quota).

      1. Al fine dell'attivazione di interventi specifici, le regioni possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il riconoscimento quali zone di alta quota di particolari ambiti geografici con altitudine media superiore ai 2.000 metri sul livello del mare. Il Ministero procede al riconoscimento e alla classificazione entro due mesi dalla richiesta, provvedendo a iscrivere le zone di alta quota nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.

Art. 8.
(Registro dei territori di montagna).

      1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il registro dei comuni di montagna, dei comuni di alta montagna e delle zone di alta quota.

 

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Capo III
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI TERRITORI DI MONTAGNA

Art. 9.
(Servizi d'interesse generale).

      1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo economico, civile e sociale dei territori di montagna, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato garantiscono ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, adeguati livelli di fruibilità dei servizi pubblici, attraverso la promozione di forme di associazione, di convenzionamento e di collaborazione tra enti e soggetti sia pubblici che privati, che consentano di garantirne la gestione in condizioni di continuità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, economicità e flessibilità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi.
      2. Gli enti di cui al comma 1, nel determinare la rilevanza economica dei servizi pubblici, devono valutare l'esistenza di un mercato per l'erogazione del singolo servizio con le modalità, la qualità, il prezzo e ogni altro elemento caratterizzante il medesimo, anche mediante analisi e indagini specifiche e verificando l'effettiva incidenza dello stesso sugli scambi al di fuori del contesto locale.
      3. Lo Stato promuove il decentramento nelle zone montane di attività e di servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree urbane, quali gli istituti tecnici di ricerca o di formazione, i laboratori, i musei e gli istituti di cura, di assistenza o di riabilitazione.

Art. 10.
(Misure di promozione dei comuni di montagna e di alta montagna).

      1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni

 

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e lo Stato garantiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivi a favore dei comuni di montagna e di alta montagna volti a:

          a) conseguire la piena integrazione dei territori montani nel sistema economico e sociale regionale;

          b) promuovere l'insediamento residenziale e il ripopolamento del territorio;

          c) favorire l'avvio e il mantenimento sul territorio di attività economiche compatibili con l'ambiente montano;

          d) sostenere le attività funzionali al mantenimento del territorio e allo sviluppo turistico, sociale e culturale;

          e) favorire il mantenimento e lo sviluppo di attività e di mestieri legati al territorio, con particolare riferimento a quelli funzionali alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, quali l'artigianato locale, le produzioni tipiche, le attività agrituristiche e agro-silvo-pastorali tradizionali;

          f) valorizzare il patrimonio storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico, anche mediante il recupero attivo dei siti presenti nel territorio;

          g) promuovere la difesa idrogeologica del territorio;

          h) promuovere la sistemazione e la valorizzazione delle fasce fluviali;

          i) favorire il raggiungimento di tutti i territori comunali con la banda larga e l'annullamento del divario digitale.

      2. Al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato promuovono e favoriscono inoltre lo svolgimento delle pluriattività da parte dei privati, nonché il ricorso, da parte degli stessi, a forme di cooperazione, associazione e collaborazione che consentano lo svolgimento e il mantenimento sul territorio di attività altrimenti non remunerative.

 

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      3. Lo Stato promuove, a favore dei territori di montagna e di alta montagna, politiche volte a ottenere il riconoscimento da parte dell'Unione europea di specifiche deroghe alla disciplina vigente in materia di concorrenza e l'attivazione di politiche mirate a sostegno delle realtà montane, in considerazione dei maggiori costi di insediamento e di mantenimento delle attività economiche, della loro prevalente stagionalità e della minore redditività legata alle difficoltà di trasporto e di collegamento rispetto alle zone più antropizzate.

Art. 11.
(Cooperazione transfrontaliera e interregionale).

      1. In attuazione della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948, lo Stato si impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontaliera come attività essenziale per la salvaguardia e la crescita delle collettività situate nelle zone di montagna confinanti con altri Stati.
      2. La cooperazione di cui al comma 1 è attuata nelle forme previste dalla Convenzione di Madrid e dai relativi trattati di attuazione, nonché dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Art. 12.
(Programmi di sviluppo integrato).

      1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a sostenere e a promuovere collaborazioni e intese volte a definire strumenti programmatici di dettaglio condivisi per lo sviluppo locale delle montagne italiane ispirati ai princìpi e agli obiettivi della Carta europea della montagna,

 

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al fine di realizzare un efficace sistema integrato di intervento.
      2. Al fine di sostenere i processi di crescita locali, lo Stato si impegna in particolare a:

          a) introdurre un sistema di determinazione e di destinazione delle risorse ai comuni di montagna e di alta montagna che abbia carattere di certezza e di continuità e sia legato in percentuale al prodotto interno lordo nazionale;

          b) riconoscere a favore dei comuni di montagna e di alta montagna un coefficiente di destinazione ad applicazione universale e automatica sui fondi nazionali trasversali.